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Piattaforma ODR

Nel caso in cui VEVA GROUP SRL non è stata in grado di gestire un reclamo, ricordiamo che è stato istituito per legge il servizio di risoluzione on-line delle controversie dei consumatori relative agli acquisti effettuati mediante il medesimo canale.

A far data dal 9 gennaio 2016 sono divenute applicabili le disposizioni introdotte con il D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 e con il Regolamento UE n. 524/2013, in materia di Alternative Dispute Resolution (ADR) e Online Dispute Resolution (ODR).

Con l’ADR le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o ad un consulente legale, fermo restando il loro diritto, se lo desiderano, “di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”.

ODR è una piattaforma gestita dalla Commissione europea collegata agli organismi ADR nazionali, accessibile gratuitamente in tutte le lingue dell'Unione, ove sono disponibili moduli standard di reclamo ed indicazioni per scegliere il regime di risoluzione più appropriato ad ogni controversia, quindi permetterà ai consumatori residenti nel territorio dell’Unione Europea di presentare i propri reclami relativi a contratti stipulati online (sia per l’acquisto di beni che di servizi) con aziende con sede nella UE, al fine di favorire la risoluzione amichevole delle controversie tra professionisti e consumatori, in tempi ragionevolmente brevi.

Per accedere alla piattaforma ODR, clicca sul link riportato di seguito:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

La responsabilità degli organismi ADR può essere attribuita alla rete dei Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori, o a qualsiasi altro organismo.

In ogni caso, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale della controversia, sono fatti salvi i diritti del consumatore di rivolgersi al giudice ordinario, e, se ne ricorrono i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis Codice del Consumo.